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Ora, per carità, nessuno di noi vorrebbe accanirsi sul malato terminale, ed infatti non lo faremo perché ne va del nostro senso di umanità. Curiamolo come si deve perché lo Stato è talmente autorevole da potersi permettere la tutela dei diritti fondamentali anche in situazioni estreme come questa. Ma non si cada nell'errore opposto di concedere troppo a chi niente ha mai concesso, soltanto per amore di compassione.
Bisogna precisare che il 41 bis nacque ben prima delle bombe mafiose dei primi anni novanta, precisamente nel 1986 con la fondamentale Legge Gozzini, con l'esigenza primaria di fronteggiare in via eccezionale le rivolte in carcere che in quegli anni erano frequenti. Pensiamo alla rivolta del carcere di Trani del 28 dicembre 1980, quella del carcere di Porto Azzuro del 25 agosto 1987, tutti eventi che minavano la sicurezza all'interno degli istituti di pena e che avevano sempre lo scopo ultimo di fare pressioni sul potere legislativo per ammorbidire il trattamento penitenziario riservato ai detenuti.
Nel 1992 la sua applicazione venne estesa al fenomeno dell'associazione di stampo mafioso e nei casi di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; infine nel 2002 cominciò ad essere applicata anche nei confronti dei detenuti per reati di terrorismo.
Si tratta, questo va detto, di un regime carcerario molto duro che mal si addice ad un sistema come il nostro in cui la finalità della pena consiste nella rieducazione del condannato, essendo la sua ratio invece quella di forzare il sottoposto alla collaborazione con gli inquirenti a prescindere da un suo effettivo recupero.
Nonostante l'evidente odore d'incostituzionalità, sia la Corte Costituzionale che la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), ne hanno più volte sancito la legittimità.
In definitiva è una misura da considerare di regime speciale che viene applicata in situazioni di speciale pericolosità ed in cui il bilanciamento tra l'interesse dello Stato a reprimere ogni forma di comunicazione con l'esterno e d'altra parte l'esigenza di assicurare al detenuto la pienezza di ogni suo diritto di recluso pende di gran lunga a favore della prima.
E' questa l'essenza primaria dell'art. 41 bis: derogare al principio di rieducazione della pena per parare un colpo potenzialmente mortale inferto allo Stato.
E se poi quel detenuto si redime pure, sarà stato raggiunto un doppio risultato.
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Ma se ripensiamo al lungo braccio ferro sostenuto invano con lo Stato da un altro detenuto sottoposto al regime del 41 bis, l'anarchico Alfredo Cospito e facendo le dovute proporzioni di pericolosità tra i due reclusi, soppesando poi il tutto al netto di morti ammazzati e stragi compiute, allora bisogna concludere che non si capisce proprio perchè Matteo Messina Denaro debba poter ottenere la sospensione e tantomeno la cessazione del 41 bis.

